

114. Il Patto atlantico Da: Testo del Patto atlantico, in
Relazioni internazionali, 3 aprile 1954.

Strumenti fondamentali per la strategia del contenimento
antisovietico in Europa furono il Patto atlantico, sottoscritto il
4 aprile 1949 da 12 paesi (USA, Canada, Gran Bretagna, Francia,
Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia, Islanda,
Portogallo, Italia), e la NATO (North Atlantic Treaty
Organization), l'organizzazione politico-militare da quello
originata. Con essi, come risulta evidente dagli articoli del
Patto qui riportati, venivano consolidati i legami politici e
militari fra le potenze occidentali; allo stesso tempo, nonostante
le dichiarazioni di fedelt alle Nazioni Unite, queste erano di
fatto esautorate.


Preambolo.

Gli stati partecipanti al presente trattato, riaffermando la loro
fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite e
il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti
i governi, decisi a salvaguardare la libert dei loro popoli, il
loro retaggio comune e la loro civilt, fondati sui principi della
democrazia, le libert individuali e la prevalenza del diritto,
preoccupati di favorire nella zona dell'Atlantico del nord il
benessere e la stabilit, decisi a riunire i loro sforzi per la
loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della
sicurezza, si sono accordati sul presente trattato dell'Atlantico
del nord.
Art. 1. Le parti si impegnano, cos come  stabilito nella Carta
delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi
disputa internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in
modo che la pace e la sicurezza internazionale, cos come la
giustizia, non siano poste in pericolo, e ad astenersi nei loro
rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego
della forza comunque incompatibile con gli scopi delle Nazioni
Unite.
Art. 2. Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni
internazionali pacifiche ed amichevoli, rafforzando le loro libere
istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi su
cui si basano le suddette istituzioni e sviluppando le condizioni
atte a garantire la stabilit e il benessere. Esse si sforzeranno
di eliminare tutti i contrasti nella loro politica economica
internazionale ed incoraggeranno la collaborazione economica tra
ciascuna di esse e nel loro insieme.
Art. 3. Allo scopo di raggiungere con maggior efficacia la
realizzazione degli obiettivi del presente trattato, le parti,
agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed
effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi
reciproca assistenza, manterranno ed aumenteranno la loro capacit
individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Art. 4. Le parti si consulteranno ogni volta che, nella opinione
di una di esse, l'integrit territoriale, l'indipendenza politica
o la sicurezza di una di esse siano minacciate.
Art. 5. Le parti convengono che un attacco armato contro una o pi
di esse in Europa o nell'America del Nord sar considerato un
attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono
che, se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse,
nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o
collettiva, riconosciuto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni
Unite, assister la parte o le parti cos attaccate,
intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con
le altre parti, l'azione che giudicher necessaria, ivi compreso
l'impiego della forza armata, per ristabilire e garantire la
sicurezza nella zona dell'Atlantico del nord.
Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in
conseguenza di esso, saranno immediatamente segnalati al consiglio
di sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il consiglio di
sicurezza avr preso le misure necessarie per ristabilire e
mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
Art. 6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, per attacco armato
contro una o pi parti si intende un attacco armato contro il
territorio di una di esse in Europa o nell'America del Nord,
contro i dipartimenti francesi di Algeria, contro le forze di
occupazione di una delle parti in Europa, contro le isole poste
sotto la giurisdizione di una delle parti nella zona
dell'Atlantico del nord a nord del Tropico del Cancro; contro navi
o aerei di una delle parti nella stessa zona.
Art. 7. Il presente trattato non pregiudica e non dovr essere
interpretato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli
obblighi derivanti dalla Carta alle parti che sono membri delle
Nazioni Unite, o la responsabilit primaria del consiglio di
sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali.
Art. 8. Ogni parte dichiara che nessuno degli impegni
internazionali ora in vigore fra stati  in contraddizione con le
disposizioni del presente trattato e si obbliga a non assumere
alcun impegno internazionale in contrasto col presente trattato.
Art. 9. In forza di questa disposizione le parti istituiscono un
consiglio, nel quale ciascuna di esse sar rappresentata, che avr
la funzione di esaminare le questioni concernenti la applicazione
del trattato. Il consiglio sar organizzato in modo da potersi
riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il consiglio istituir
gli organi sussidiari che risulteranno necessari, e in particolare
istituir immediatamente un comitato di difesa che raccomander le
misure da adottare per l'applicazione degli artt. 3 e 5.
Art. 10. Le parti potranno, con accordo unanime, invitare a
partecipare al presente trattato qualsiasi altro stato europeo
capace di favorire lo sviluppo dei principi del presente trattato
e di contribuire alla sicurezza della zona dell'Atlantico del
nord. Ogni stato cos invitato potr diventare parte del trattato
depositando il proprio strumento di adesione presso il governo
degli Stati Uniti d'America. Il governo degli Stati Uniti
d'America informer ognuna delle parti dell'avvenuto deposito di
ciascuno strumento di adesione.
